Bull CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO di Papa Paolo IV sulla perdita di giurisdizione di eretici e scismatici.
Exordium: il Papa ha il dovere di prevenire l'errore del magistero
Dato che dal nostro Ufficio Apostolico, divinamente affidato a noi, sebbene senza alcun merito da parte nostra, siamo responsabili di una cura illimitata del gregge del Signore; e di conseguenza, la via di Pastore che osserva, a beneficio del suo gregge e della sua condotta salutare, siamo obbligati a una costante vigilanza e a guardare con particolare attenzione che coloro che ai nostri tempi sono già esclusi dal gregge di Cristo, sia dal numero predominanti dei loro peccati o per fare affidamento eccessivamente liberalmente sulle proprie capacità, si ribellano contro la disciplina e la vera Fede in un modo davvero perverso, e si arrabbiano con le risorse malvagie e totalmente inadeguata alla comprensione delle Sacre Scritture, allo scopo di raggiungere unità della Chiesa cattolica e la veste senza cuciture del Signore, e affinché non continuino a insegnare errori,
1. Maggiore è la deviazione dalla fede, più grave è il pericolo
Considerando la gravità particolare di questa situazione e i suoi pericoli al punto che lo stesso Romano Pontefice, che come Vicario di Dio e di Nostro Signore ha il pieno potere sulla terra, giudica tutti e non può essere giudicato da nessuno, se viene trovato deviato da Fede, potrebbe essere accusato e visto che da dove sorge un pericolo maggiore, deve esserci un'azione più decisiva per impedire a falsi profeti e altre persone che detengono giurisdizioni secolari di avere deplorevoli legami con anime semplici e trascinare con sé innumerevoli persone di fiducia con loro alla perdizione la loro cura e il governo in materia spirituale o temporale; e così un giorno potremmo non vedere nel Luogo Santo l'abominio della desolazione, predetto dal profeta Daniele; con l'aiuto di Dio per il nostro impegno pastorale, non è che sembriamo cani stupidi o mercenari,
2. Conferma di tutte le azioni precedenti contro tutti i deviati
Dopo una matura deliberazione con i Cardinali della Santa Romana Chiesa, i nostri fratelli, con il consiglio e il consenso unanime di tutti loro, con la nostra Autorità Apostolica, approviamo e rinnoviamo ogni singola frase, censura e punizione di scomunica, sospensione, interdizione e la privazione, e altri, adottati e promulgati in qualsiasi modo contro eretici e scismatici dai romani pontefici, dai nostri predecessori, o in loro nome, comprese le disposizioni informali, dei santi consigli ammessi dalla Chiesa, i decreti e gli statuti dei santi Padri, i Sacri Canoni, o dalle Costituzioni e Risoluzioni Apostoliche. E vogliamo e decretiamo che dette frasi, censure e punizioni siano osservate perennemente e la loro piena validità sia ripristinata se fossero in disuso e debbano rimanere con tutto il loro vigore. E vogliamo e decretiamo che tutti coloro che sono stati finora trovati, o hanno confessato, o sono convinti di aver deviato dalla Fede cattolica, o di aver subito qualche eresia o scisma, o di aver suscitato o commesso; o quelli che in futuro si allontanano dalla Fede (che Dio dovrebbe impedire secondo la loro misericordia e gentilezza verso tutti), o incorrere in eresia, o scisma, o suscitare o commetterli; o coloro che saranno sorpresi di essere caduti, incorsi, suscitati o commessi, o di confessarlo, o ammetterlo, di qualsiasi grado, condizione e preminenza, inclusi Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati o qualsiasi altra dignità ecclesiastica superiore ; o bene Cardinali, o eredità perpetue o temporali della Sede Apostolica, con qualsiasi destinazione;
3. Privazione ipso facto di tutto l'ufficio ecclesiastico per eresia o scisma
Considerando che coloro che non si astengono dal fare del male per amore della virtù devono essere repressi per paura della punizione e che vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati o qualsiasi altra dignità ecclesiastica superiore; essere cardinali, lasciti, conteggi, baroni, marchesi, duchi, re, imperatori, che devono insegnare agli altri e servirli come un buon esempio, affinché possano perseverare nella fede cattolica, con la loro prevaricazione peccano più seriamente degli altri, perché che non solo si perdono, ma anche i popoli a loro affidati vengono trascinati nella perdizione; per la stessa deliberazione e il consenso dei Cardinali, con questa nostra Costituzione, valida perennemente, contro un crimine così grande ?? che non può esserci un altro più grande o più pernicioso nella Chiesa di Dio ?? nella pienezza della nostra autorità apostolica, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo che con le citate frasi, censure e punizioni (che rimangono nel loro vigore ed efficacia e che producono il loro effetto), ognuno dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati o qualsiasi altra dignità ecclesiastica superiore; se cardinali, lasciti, conteggi, baroni, marchesi, duchi, re, imperatori, che fino ad ora (come precedentemente affermato) sono stati sorpresi, o hanno confessato o sono convinti di essersi allontanati (dalla fede cattolica), o essere caduto nell'eresia, o aver subito scisma, o aver suscitato o commesso; o anche quelli che in futuro si allontanano dalla Fede Cattolica, o cadono nell'eresia, o incorrono nello scisma, o li provocano, o li commettono, o quelli che sono sorpresi, confessano o ammettono di aver deviato dalla Fede Cattolica, o sono caduti in eresia, o di aver subito scismi o di averli provocati o commessi, poiché ciò si traduce in una colpevolezza molto maggiore rispetto agli altri, al di fuori delle frasi, censure e punizioni elencate (che rimangono nel loro vigore ed efficacia e che producono i loro effetti), ognuno dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati o qualsiasi altra dignità ecclesiastica superiore; se cardinali, lasciti, conte, baroni, marchesi, duchi, re, imperatori sono stati privati della stessa causa, senza la necessità di alcuna istruzione legale o di fatto, le loro gerarchie e la loro cattedrale, comprese le chiese metropolitane e patriarcali e primati; il titolo di cardinale e la dignità di qualsiasi classe di eredità, oltre a tutte le voci attive e passive, tutte le autorità, i monasteri, i benefici e le funzioni ecclesiastiche, con qualsiasi Ordine ottenuto da qualsiasi concessione e dispensa apostolica, sia come titolari di titoli, sia come funzionari o amministratori, e in cui, direttamente o in altro modo, abbiano avuto dei diritti o li abbiano acquisiti in altro modo; sono ancora privati di qualsiasi beneficio, resi o prodotti, riservati o firmati per loro. E allo stesso modo saranno completamente privati, e in ogni caso, delle loro contee, baronie, marchesato, ducato, regno e impero, e perpetuamente e assolutamente. D'altra parte, essendo totalmente opposti e inabili per tali funzioni, saranno anche considerati come ricaduti ed esonerati in tutto e per tutto, anche se tali eresie fossero state pubblicamente contestate davanti ai tribunali. E non possono essere restituiti, sostituiti, ripristinati o riabilitati, in pochissimo tempo, la prima dignità che avevano, per la loro Cattedrale, Metropolitan, Patriarchal, Primates Churches; al cardinale, o a qualsiasi altra dignità, maggiore o minore, o la sua voce attiva o passiva, la sua autorità, monastero, beneficio o contea, baronia, marchesato, ducato, regno o impero, piuttosto cadranno nell'agenzia di quello potere che ha la giusta intenzione di punirli, a meno che non si tenga conto in essi dei segni del vero pentimento e di quei frutti di una congrua penitenza, per benignità della stessa Sede Apostolica o per clemenza devono essere relegati in qualche monastero, o in un altro posto dotato di un carattere disciplinare per fare penitenza perpetua lì con il pane del dolore e l'acqua della compunzione. E così saranno presi da tutti, di qualsiasi dignità, grado, ordine o condizione qualunque, e persino inclusi,
4. Soluzione rapida per i posti vacanti negli uffici ecclesiastici
Chiunque affermi di avere un diritto di patrono o di nominare persone idonee per la sede ecclesiastica vacante in questi quartieri, in modo che tali uffici, dopo essere stati liberati dalla servitù degli eretici, non siano esposti agli inconvenienti di una lunga vacanza, ma essere concesso a persone in grado di dirigere i popoli attraverso i mezzi della giustizia, sono tenuti a presentare al Romano Pontefice i nomi di tali persone idonee, entro il tempo stabilito dalla legge, altrimenti, dopo il tempo previsto, ritorna la disponibilità di tali Quartier generali al Romano Pontefice.
5. Scomunica ipso facto per coloro che preferiscono gli eretici o gli scismatici
Tutti coloro che osano consapevolmente accogliere, difendere o favorire i devianti o dare loro credito, o pubblicizzare le loro dottrine, incorrono ipso facto nella scomunica; sono considerati infami e non sono ammessi a funzioni pubbliche o private, né nei Consigli o Sinodi, né nei Consigli generali o provinciali, né nel Conclave dei Cardinali, né in alcuna riunione dei fedeli o in qualsiasi altra elezione. Saranno anche prevenuti e non potranno partecipare a nessuna successione ereditaria, e nessuno sarà inoltre obbligato a rispondere in merito a qualsiasi questione. Se hai lo status di giudice, le tue frasi non avranno validità e nessuna altra causa potrà essere sottoposta al tuo udienza; o se sei un avvocato, la tua difesa sarà nulla, e se sei un registrar i tuoi documenti saranno completamente privi di efficacia e vigore. Inoltre, il clero sarà privato per lo stesso motivo, di ognuna delle sue chiese, tra cui cattedrali, metropoliti, patriarchi e primati; delle loro dignità, monasteri, benefici e uffici ecclesiastici, anche come già menzionato, qualunque sia il grado e il metodo del loro conseguimento. Sia i chierici che i laici, compresi quelli che hanno ottenuto normalmente e che sono investiti delle dignità menzionate, saranno privati senza ulteriore elaborazione dei loro regni, ducati, domini, faide e di tutti i beni temporali che hanno, dei loro regni, ducati, domini, faide e i beni saranno di proprietà pubblica e come beni pubblici avranno un effetto legale sulla proprietà di coloro che li occupano per la prima volta, ogni volta che sono sotto la nostra obbedienza, o dei nostri successori i Pontefici romani eletti canonicamente,
6. Nullità di tutte le promozioni o elevazioni dei devianti nella Fede
Aggiungiamo che se a volte succede che un Vescovo, anche nel ruolo di Arcivescovo, o Patriarca, o Primate; o un Cardinale, anche nel ruolo di Legacy, o eletto Romano Pontefice che, prima della sua promozione al Cardinale o all'assunzione del Pontificato, si era discostato dalla Fede Cattolica, o era caduto nell'eresia o aveva subito lo scisma, o l'aveva sollevato o commesso, la promozione o l'assunzione, anche se ciò si è verificato con l'accordo unanime di tutti i Cardinali, è nulla, invalida e senza alcun effetto; e in nessun modo si può ritenere che questa assunzione abbia acquisito validità, accettando la posta e per consacrazione, o per possesso successivo o quasi possesso di governo e amministrazione, o per la stessa intronizzazione o adorazione del Romano Pontefice, o dall'obbedienza che tutti ti hanno reso, qualunque sia il tempo trascorso dopo i fatti supposti. Tale assunzione non sarà considerata legittima in nessuna delle sue parti e non sarà possibile ritenere che a qualsiasi facoltà sia stata concessa o sia concesso il potere di amministrare in questioni temporali o spirituali a coloro che sono promossi, in tali circostanze, alla dignità di vescovo, arcivescovo , patriarca o primate, o per coloro che hanno assunto il ruolo di Cardinali o Romano Pontefice, ma al contrario ognuna di queste dichiarazioni, azioni, atti e risoluzioni e i loro conseguenti effetti mancano di forza e non garantiscono alcuna validità, e nessun diritto a nulla.
7. I fedeli non devono obbedire, ma evitare quelli deviati dalla Fede
Di conseguenza, coloro che erano stati così promossi e avevano assunto le loro funzioni, per lo stesso motivo e senza la necessità di fare alcuna dichiarazione successiva, sono privati di ogni dignità, luogo, onore, titolo, autorità, funzione e potere; di conseguenza, è lecito per ognuna delle persone subordinate a quelle così promosse e presunte, se non si fossero allontanate dalla Fede, non fossero state eretiche, non avevano subito scisma o l'avevano sollevato o commesso, sia il clero secolare e regolare, o persino laici; e ai Cardinali, compresi quelli che parteciparono all'elezione di quel Romano Pontefice, che in precedenza si era allontanato dalla Fede, o era eretico o scismatico, o che aveva acconsentito ad altri dettagli e aveva reso loro l'obbedienza, e se si fossero inginocchiati davanti a lui; ai capi, prefetti, capitani, ufficiali, compresa la nostra città materna e l'intero Stato Pontificio; allo stesso modo coloro che, per rispetto, giuramento o impegno sono stati obbligati e impegnati nei confronti di coloro che in queste condizioni sono stati promossi o hanno assunto le loro funzioni (sia lecito) di ritirarsi in qualsiasi momento e impunemente dall'obbedienza e dalla devozione di coloro che erano così promossi o entrati in carica, ed evitali come se fossero stregoni, pagani, esattori delle tasse o eresiarchi, il che non impedisce a queste stesse persone di dover pagare stretta fedeltà e obbedienza ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali o al Romano Pontefice, canonicamente eletto. Inoltre, con maggiore confusione di coloro che sono stati promossi e ipotizzati, se intendono prolungare il loro governo e la loro amministrazione
8. Validità di vecchi documenti e deroga contraria
Le Costituzioni e le ordinanze apostoliche, nonché i privilegi e le lettere apostoliche, indirizzate a vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altra risoluzione, di qualsiasi contenuto o forma e con qualsiasi clausola, hanno alcun effetto su queste disposizioni. i decreti, anche quelli del motu proprio e di una certa conoscenza del Romano Pontefice, o concessi in ragione della pienezza apostolica, o promulgati in concistori, o in qualsiasi altro modo; né quelli approvati in occasioni ripetute, o rinnovati e inclusi nel corpo della legge, o come capitoli del conclave, o confermati dal giuramento, dalla conferma apostolica o da qualsiasi altra forma di conferma, compresi quelli giurati da noi stessi. Considerando, pertanto, che tali risoluzioni espressamente e facendole inserire, parola per parola,
9. Decreto di pubblicazione solenne
Al fine di ottenere alcune notizie delle presenti lettere a quelle di interesse, le vogliamo, o una copia (approvata da un notaio, con il sigillo di qualcuno con una persona ecclesiastica dignitosa) da pubblicare e fissare nella Basilica del Principe degli Apostoli e alle porte della Cancelleria Apostolica, e alla fine di Piazza Flora da uno dei nostri ufficiali; e che l'ordine di riparare la copia di cui sopra in quei luoghi è sufficiente e che detta fissazione o pubblicazione, o l'ordine di mostrare la copia di cui sopra, deve essere preso con un carattere solenne e legittimo, e che un'altra richiesta non è richiesta e non dovrebbe essere prevista Pubblicazione.
10. Illegalità di azioni contrarie e sanzione divina
Pertanto, è illegale per qualsiasi uomo violare questa pagina della nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, deroga, volontà, decreto o per audacia spericolata contraddirli. Tuttavia, se qualcuno intende prestare attenzione, sappi che incorreranno nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo.
- Dato a Roma, vicino a San Pietro, il 15 febbraio dell'anno dell'Incarnazione del Signore, 1559, 4 ° anno del nostro Pontificato.
Paolo IV, PP.
[1] Bula Cum Ex Apostolatus Officio, sulla perdita di giurisdizione di eretici e scismatici, di Papa Paolo IV, disponibile su: http://www.veritatis.com.br/bulas/cum-ex-apostolatus-officio- paulo-iv-15-02-1554 /
[2] In Argentina Bergoglio era già un eretico formale, un apostata e uno scismatico. Radicato in Cristo, disponibile su: https://enraizadosencristo.wordpress.com/2016/09/28/bergoglio-ya-era-un-hereje-formal-en-argentina/
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