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martedì 30 luglio 2024
Il Diritto Canonico prevedeva la pena dell‘infamia
Nel Codice di Diritto Canonico, promosso da San Pio X, ma pubblicato da Benedetto XV (1854-1922) nel 1917, la sodomia è trattata tra i «delitti contro il sesto Comandamento» accanto all’incesto e ad altri delitti tra i quali la bestialità. Il reato di sodomia è punito quanto
ai laici con la pena dell’infamiaipso facto e con altre sanzioni da infliggersi a prudente giudizio del Vescovo in relazione alla gravità dei singoli
casi (Canone 2357); e quanto agli ecclesiastici e ai religiosi, se si tratti di clerici minores (cioè di grado inferiore al diacono) con pene diverse, commisurate alla gravità della colpa, che possono arrivare fino alla dimissione dallo stato clericale (Canone 2358), e se si tratti di clerici maiores (cioè di diaconi, sacerdoti o Vescovi) con lo stabilire che «vengano sospesi, dichiarandoli infami, da ogni ufficio, beneficio, dignità, vengano privati dell’eventuale stipendio e, nei casi più gravi, vengano deposti».
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