lunedì 18 aprile 2022

PIANIFICAZIONE FAMILIARE NATURALE, L'ATTO SESSUALE CONIUGALE E LA PROCREAZIONE

 


PAPA GREGORIO IX CONDANNA LA CONTRACCEZIONE E L'INTENTO CONTRACCETTIVO COME PECCATO MORTALE DI OMICIDIO CONTRO LA LEGGE NATURALE

Papa Gregorio IX (1148-1241), che era amico personale di San Francesco d'Assisi, ordinò a San Raimondo di Penafort di raccogliere tutti i decreti papali pubblicati fino a quel momento e di editarli in forma sistematica. Le Decretali di Gregorio IX, come sono chiamate, furono pubblicate nel 1234 per ordine del Papa, ed erano un riassunto della legislazione della Chiesa durante la vita di San Tommaso d'Aquino. Come la Summa Theologica, esse sintetizzano tutta la tradizione passata della Chiesa. Due cose sono degne di nota nel decreto citato: 1) identifica sommariamente e semplicemente come contraccezione tutto ciò che viene preso per prevenire la generazione o il concepimento o la nascita; 2) distingue tra prendere un farmaco per lussuria (invece di astenersi dal rapporto sessuale) e dare un farmaco per motivi ostili; e 3) chiama tutte queste azioni omicide, nel senso tecnico di distruggere la vita in qualsiasi stato del processo vitale. 

Le Decretali di Gregorio IX, Libro V, A.D. 1234: "Se qualcuno, per soddisfare la sua lussuria o in odio meditato, fa qualcosa a un uomo o a una donna o dà loro qualcosa da bere in modo che lui non possa generare o lei concepire, o la prole nascere - sia ritenuto un omicida".

Un principio significativo fu anche enunciato sotto Papa Gregorio IX sulla validità del matrimonio. Già nel XIII secolo, un matrimonio era nullo se la coppia si era accordata (o anche se uno dei partner insisteva) per sposarsi ma evitare di avere figli. Si presumeva che avrebbero avuto rapporti sessuali, ma in modo contraccettivo. "Se le condizioni sono poste contro la sostanza del matrimonio - per esempio, se uno dice all'altro: "Io contratto con te se tu eviti la prole" - il contratto matrimoniale, per quanto favorito, manca di effetto." (Le Decretali di Gregorio IX, Libro IV)

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