Le “ragioni” essenziali del dogma eucaristico
Nel 1095, un altro Sinodo, a Piacenza, confermò la dottrina tradizionale apertamente contraria ad ogni interpretazione simbolistica: «non solum figurate, sed etiam vere et esentialiter…». Ma per esprimere con più esattezza la realtà del divino prodigio, mancava ancora il termine “transustanziazione”, che fu usato per primo da Rolando Bandinelli nel 114065, e che divenne poi comune presso gli Scolastici. Verrà usato in un documento magisteriale di Innocenzo III del 120266, e poi in altri documenti del Concilio Lateranense IV (1215)67 e in quello del II Concilio di Lione68. Né meno espliciti furono il Concilio di Costanza e il Papa Martino V contro G. Wyclif, come lo erano stati anche due Sinodi di Londra e l’Università di Praga69. Anche il cardinal Bessarione, nella seduta plenaria del Concilio di Firenze del 5 luglio 1439 parlò di “transustanziazione”, appellandosi all’autorità di San Giovanni Crisostomo. Infine, il Concilio di Trento (1545-63), contro Zuinglio, Ecolampadio, Calvino, Carlostadio, Bucero, Capitone di Strasburgo, emise questa sentenza:
«Se qualcuno dirà che nel sacrosanto Sacramento dell’Eucaristia rimane la sostanza del pane e del vino insieme al corpo e al sangue di N. S. G. C., e negherà quella mirabile e singolare conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue, rimanendo soltanto le specie del pane e del vino, conversione che la Chiesa cattolica chiama benissimo “transustanziazione”, SIA SCOMUNICATO!»70. Non basta! Dirà pure: «Se qualcuno nega che nel venerabile Sacramento dell’Eucaristia è contenuto tutto il Cristo sotto ogni specie e sotto le singole parti di ciascuna specie, dopo avvenuta la separazione, SIA ANATEMA!»71. E ancora:
«Se qualcuno afferma che nell’ammirabile Sacramento dell’Eucaristia non vi è il Corpo e il Sangue di N. S. G. C. appena fatta la consacrazione, ma soltanto nel momento dell’uso, mentre è ricevuto, e non già prima o dopo, e che nelle ostie o particole consacrate, che dopo la Comunione vengono riservate o avanzano, non vi rimane il vero corpo del Signore, SIA ANATEMA!»72. E: «Se qualcuno negherà che nel SS. Sacramento dell’Eucaristia è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente il Corpo e il Sangue insieme con l’Anima e la Divinità di N. S. G. C., e perciò tutto il Cristo, SIA SCOMUNICATO!»
(D. 883).
E «Se qualcuno negherà… che Gesù Cristo si trova tutto sotto le singole parti di ciascuna specie, fatta la separazione, SIA SCOMUNICATO!» (D. 885).
Infine, il Concilio di Trento affermerà: «Se qualcuno dirà che… il Corpo e il Sangue di N. S. G. C. … è presente solo fino al momento della Comunione… e non oltre, e che nelle Ostie consacrate (non consumate) dopo la Comunione non rimane il vero Corpo del Signore, SIA SCOMUNICATO!» (D. 886-9).
Lo stesso dicasi anche per i frammenti di ostie che si staccano e cadono durante la distribuzione della Comunione!
Per questo, il canone 2.320 del Diritto Canonico di S. Pio X, dirà: «… è riservata la scomunica specialissimo modo alla Sede Apostolica per chi profana le sacre Specie, gettandole via, rubandole o trattenendole a scopo cattivo».
Anche la “Professione di Fede” di Pio IV (1559-1565) ribadisce la dottrina del Concilio di Trento73.
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