martedì 14 aprile 2020

La battaglia continua



LA LINGUA LATINA

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L’analisi di questa triste situazione liturgica ci porta a considerare anche l’inconciliabile contrasto tra la “Mediator Dei” e la “Costituzione liturgica del Vaticano II”.
Si badi: quando viene affermato che la celebrazione della Liturgia deve essere comunitaria, s’insinua che lo svolgimento della Liturgia, invece di essere di spettanza esclusiva dei ministri dell’ordine gerarchico, (come si legge nel Can. 109 e Can. 968, par. 1.A, Codex J. C., e cioè che solo l’uomo - e non la donna! - viene costituito mediante la sacra ordinazione!), spetta, invece, a tutta la comunità dei fedeli: uomini e donne, ossia a tutto “il popolo di Dio”!
Questo, purtroppo, lo si legge nell’art. 14 della “Instructio Generalis Missalis Romani”, Novi Ordinis, dove si afferma espressamente che:

«La celebrazione della Messa, di sua natura ha indole comunitaria... in quanto, mediante i dialoghi tra il celebrante e l’assemblea, e con le acclamazioni, che non sono soltanto segni esterni della celebrazione comune... (o “concelebrazione”?!),
viene favorita ed è effettuata una comunione tra il sacerdote e il popolo...»,

e il testo latino di quell’art. 14 mette in rilievo, più chiaramente, questo concetto comunitario (“eretico”!).

«Cum Missae celebratio, natura sua, indolem “communitariam” habeat, dialogis inter celebrantem et coetum fidelium, nec non acclamationibus, magna vis inhaeret: etenim non sunt tantum signa externa celebrationis communis, sed communionem inter sacerdotes et populum fovent et efficiunt» (!!).

Non si dica, qui, che questa dottrina non è del Vaticano II, ossia della “Costutizione Conciliare Liturgica”, perché la “Instructio Generalis” è l’organo esecutivo dei testi conciliari, e, quindi, questa “Instructio Generalis” ha confermato e aggravato la “mens” del Vertice Apostolico!
Inoltre, si deve anche presumere che in tale senso eterodosso va inteso anche l’art. 27 della Costituzione Liturgica che dice:

«Quoties ritus, iuxta propriam cuiusque naturam, secum-ferunt celebrationem communem cum frequentia et actuosa participatione fidelium... inculcetur hanc, in quantum fieri potest, praeferendam esse eorundem - (rituum) - celebrationi singulari, et quasi privatae...».

Come si vede, è una forma sibillina, ambigua, proprio come la voleva il massone mons. Bugnini nel suo scritto del 23 marzo 1968, in cui aveva detto, appunto:
“Lo stesso modo di esprimersi, talvolta fluido e quasi incerto, in certi casi, (...) fu scelto volutamente dalla Commissione Conciliare, che limò il testo della Costituzione per lasciare, nella fase di applicazione, le più ampie possibilità...”.
Ora, l’espressione di “celebrazione comunitaria” è del tutto sconosciuta nella enciclica “Mediator Dei” di Pio XII, come è del tutto sconosciuta in tutti i testi pre-conciliari fino al Vaticano II! Sì, si parla di “Messa dialogata”, ma questo non significa affatto “Messa comunitaria”, e tanto meno
“Celebrazione comunitaria”! Essere ammessi al “dialogo” coi ministri del rito, non significa nè che i fedeli ne abbiano
“diritto”, nè che senza di loro sia inconcepibile, perché, nella Messa, il protagonista è solo il Cristo, attraverso il sacerdote che Lo rappresenta “in persona Christi”, per divina istitu zione di Cristo stesso!
E qui, vediamo il significato di quel malaugurato testo dell’art. 27 della Costituzione Liturgica, stando alla regola del
Can. 18 del Codice di Diritto Canonico, che prescrive il criterio d’interpretazione delle leggi ecclesiastiche, che è la “propria verborum significatio in textu et in contextu considerata”.
Perciò, si giri e si rigiri, ma il significato di quella “celebrationem communem”, usata dall’art. 27, il suo significato non è altro che “concelebrazione”! Il che è l’affermazione di un princìpio ereticale, contrario alla dottrina contenuta nella Sessione XXIII.a del Tridentino, al capo IV, sulla Gerarchia ecclesiastica e la sacra ordinazione, che attribuisce solo al clero l’esercizio dei divini misteri e, quindi, anche della celebrazione dei riti liturgici.
Invece, nel tessuto dell’art. 27, il Vaticano II ha messo un inciso che direi “capzioso”, secondo il quale gli elementi che “secumferunt” (= comportano) una “celebrazione comune” sarebbero due: 1°: la “frequentia fidelium”, ossia una adunanza numerosa; 2°: la “actuosa participatio fidelium”, ossia una “partecipazione attiva dei fedeli”.
Ora, questi due elementi, che possono determinare (“di fatto” se non “di diritto”!) una “con-celebrazione” dei fedeli col sacerdote, costituisce certamente una paradossale aberrazione dello stesso Vaticano II contro la dottrina dogmatica della Tradizione! Su questo punto, infatti, abbiamo una categorica condanna del Magistero solenne di Pio XII con la sua “Mediator Dei”!
Certo, anche prima del Vaticano II, il popolo “dialogava” e “cantava” col celebrante, sia durante la Messa che durante il Vespro Domenicale, nelle parti che erano permesse anche al popolo. Ma questo non fu mai affermato che fosse una “celebrazione comunitaria”, o “celebrazionem communem”.
Il sacerdote celebrava “coram populo”, sì, ma non “in comune” col popolo. È ben triste, perciò, che un Vaticano II sia caduto in un “sofisma” così grossolano, in posizione del tutto contraria alla “Mediator Dei”, nella quale si legge:

«La Messa dialogata (nel testo latino: “id genus sacrum, alternis vocibus celebratum”) non può sostituirsi alla Messa solenne, anche se è celebrata alla presenza dei soli ministri».

E la “condanna” è ancora più chiara e circostanziata in un “passo” precedente:

«Alcuni, avvicinandosi ad errori già condannati... insegnano che... il Sacrificio Eucaristico è una vera e propria “concelebrazione”... e che “è meglio” che i sacerdoti “concelebrino” insieme col popolo presente, piuttosto che, nella assenza di esso, offrano privatamente il sacrificio...».

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sac. dott. Luigi Villa

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