Un esame della liturgia e dei sacramenti
Il diritto dei fedeli ai sacramenti tradizionali
I fedeli hanno il diritto di ricevere sacramenti sicuramente validi82 . Questo diritto è radicato nel battesimo; non è un privilegio concesso dalle autorità ecclesiastiche, ma una pretesa radicata nell'azione di Cristo".83 La Chiesa non può imporre nuovi riti ai fedeli, perché i cattolici hanno il "diritto di adorare Dio secondo le prescrizioni del proprio rito". 84 Questo diritto stabilisce da parte dei fedeli una facoltà morale inviolabile in base alla quale essi possono e devono de- mandare i beni e i servizi della Chiesa secondo le proprie abitudini e il proprio rito.
Dal momento che la Legge divina stabilisce il diritto e il dovere che costituisce una pretesa inviolabile da parte dei fedeli di ricevere i sacramenti secondo i propri usi e riti, tale pretesa non può essere legittimamente negata. È in virtù di questa inviolabile pretesa che, se ai fedeli vengono illegittimamente negati i loro riti tradizionali, allora, in accordo con il principio di equità, essi non possono essere puniti per essersi avvalsi dei servizi di sacerdoti e vescovi la cui adesione alla Tradizione è valsa loro la revoca o la privazione delle facoltà sacerdotali85 . Tale revoca è illegittima, mentre la privazione penale delle facoltà in tali circostanze è certamente invalida, poiché tali sacerdoti non sono colpevoli di nient'altro che dell'esercizio del loro ministero divinamente commissionato86 .
La definizione stessa di legge è che essa è ordinata al bene comune e quindi, poiché l'autorità non è altro che il legittimo esercizio del potere87 , i pastori della Chiesa non hanno il potere di esercitare la loro autorità in modo tale da contravvenire alla Legge di Dio.88 Non possono legiferare un suicidio ecclesiale che nega ai fedeli i loro diritti divini e proibisce ai sacerdoti di esercitare i doveri della loro vocazione divina. I pastori della Chiesa non possono sopprimere i riti tradizionali e, di conseguenza, non possiedono l'autorità di proibire ai fedeli di avvalersi dei riti tradizionali o di proibire ai sacri ministri di amministrarli.89 Affinché ai fedeli siano garantiti i riti tradizionali, devono esserci sacerdoti e vescovi che celebrino la liturgia tradizionale e amministrino i sacramenti secondo l'uso e il rito della Chiesa. Questo, quindi, comporta da parte dei fedeli la rivendicazione inviolabile dei "riti ricevuti e approvati" dei sette sacramenti e, come conseguenza, si stabilisce la stretta necessità da parte dei ministri sacri di fornirli.
Il Codice di Diritto Canonico ha riconosciuto la validità del principio di necessità (necessitas non habet legem), che è stato elaborato dai teologi morali nella misura in cui si applica all'amministrazione dei sacramenti. Ordinariamente sono richieste facoltà giurisdizionali o una missione canonica per la lecita amministrazione o celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Penitenza, della Confermazione, del Matrimonio, dell'Ordine e dell'Estrema Unzione, e per la celebrazione pubblica abituale della Messa. Per la validità della Penitenza, del Matrimonio e della Cresima amministrati o solennizzati da un sacerdote, è necessaria la giurisdizione o la facoltà adeguata. Tuttavia, il Codice stesso ammette che le forme straordinarie possano essere utilizzate anche al di fuori del pericolo di morte, riconoscendo così che in circostanze straordinarie i diritti dei fedeli prevalgono sulle formalità del diritto ecclesiastico.
Così, ad esempio, il canone 1116 consente che "le persone che intendono contrarre un vero matrimonio possono validamente e lecitamente contrarlo davanti ai soli testimoni... se la presenza o l'accesso a una persona che è tenuta ad assistere ai matrimoni a norma di legge è impossibile senza gravi inconvenienti". Questo può essere fatto anche al di fuori del pericolo di morte, "purché si preveda prudentemente che tali circostanze si protrarranno per un mese". Questo è un caso in cui l'intenzione del legislatore di non permettere che la rigidità della legge statutaria neghi i diritti dei fedeli in circostanze straordinarie è così formalmente sancita nel Codice.
L'applicazione generale di questo principio si trova nel canone 1323, che afferma che non sono "soggetti a pena" coloro che "hanno violato una legge o un precetto" e che hanno agito "per necessità o per grave incomodo, a meno che l'atto non sia intrinsecamente malvagio o rasenti il danno alle anime". Il principio di equità richiede che, in caso di vera necessità, la legge debba cedere al diritto divino o naturale, poiché non è intenzione del legislatore né è in suo potere estendere l'applicazione di uno statuto generale a quelle situazioni straordinarie in cui l'obbligo di osservare la lettera della legge violerebbe i diritti e gli obblighi radicati nel diritto divino o naturale. Ciò sovvertirebbe lo scopo stesso per cui la legge è stata creata e quindi la sua applicazione sarebbe contraria alla natura stessa della legge stessa.90
Il canone 1323 riconosce espressamente che a volte è necessario violare la lettera della legge affinché i diritti siano esercitati e i doveri adempiuti. Quando c'è una situazione in cui la necessità è stata certamente o probabilmente stabilita, allora 1) non ci può essere penalità (can. 1323); 2) si stabilisce un dubbio positivo sull'applicabilità delle leggi in questione, che costituisce un "dubbio di diritto", e in tali circostanze quelle "leggi non vincolano anche se sono nullificanti e interdittive" (can. 14); 3) "nel dubbio positivo e probabile sul diritto o sul fatto, la Chiesa fornisce la potestà esecutiva di governo sia per il foro esterno che per quello interno". (can. 144) Le disposizioni di questi canoni chiariscono abbondantemente che in circostanze di vera necessità la Chiesa fornisce tutte le facoltà necessarie.
La seconda sezione del canone 144 applica espressamente la previsione di facoltà fornite ai sacramenti della Cresima, della Penitenza e del Matrimonio. La menzione di questi tre soli non manifesta l'intenzione di limitare la previsione di facoltà fornite solo ad essi, in modo da proibire la fornitura di facoltà ad altri sacramenti, poiché il Battesimo e l'Estrema Unzione hanno disposizioni canoniche extraordinarie proprie, e perché il silenzio non ha effetto nullificante: "Sono da considerarsi invalidanti o inabilitanti solo quelle leggi che stabiliscono espressamente che un atto è nullo o che una persona è incapace di agire". (can. 10) Quindi, in situazioni di necessità certa o probabile, anche non previste dal legislatore, è certo che le leggi invalidanti e inabilitanti non si applicano91 , e la Chiesa fornisce certamente tutte le facoltà necessarie e il potere di governo.
La fonte ultima delle facoltà fornite in caso di necessità non è il Codice, ma il Codice stesso si limita a riconoscere il principio di equità e a cedere a una legge superiore.92 In The Juridical Form of Marriage,93 John Carberry fornisce un esempio che illustra il principio elaborato nei paragrafi precedenti. Citando l'autorità di Gasparri e di altri canonisti, il futuro cardinale afferma che "in circostanze straordinarie, se non sono disponibili testimoni, il matrimonio può essere validamente celebrato senza di essi. In questi casi, il matrimonio è valido perché il diritto naturale di sposarsi prevale sulla legge ecclesiastica che prescrive la forma canonica; in tali circostanze la sua validità non deriva dall'uso del canone 1098".
La "validità non deriva dall'uso del canone": perché non si sono verificate le condizioni eccezionali per le quali il Codice prevede la facoltà, tuttavia il sacramento è ancora valido e non si applicano le leggi di nullità. Ciò avviene perché è l'essenza stessa della legge umana che, in quanto "ordinanza della ragione", si fonda sulla legge naturale e sul diritto positivo divino, che a loro volta derivano dalla legge eterna. Poiché la legge eterna è "la sapienza divina in quanto direttiva di tutte le azioni e di tutti i moti "94 , è metafisicamente impossibile che un'ordinanza della ragione la contraddica. Ne consegue che il diritto positivo umano, sia ecclesiastico che civile, avendo come fonte e fondamento ultimo la legge eterna, deve cedere alla legge divina o naturale per essere conforme alla legge eterna, e quindi non può e di fatto non è in grado di annullare i diritti, gli obblighi o qualsiasi cosa che la legge divina ha decretato. In questi casi, quindi, la legge divina è la fonte delle facoltà fornite direttamente da Cristo stesso.95
Questo principio è riconosciuto nel canone 844 § 2, dove si afferma che: "Quando la necessità lo richiede... è lecito ai fedeli per i quali è fisicamente o moralmente impossibile accostarsi a un ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici nelle cui chiese questi sacramenti sono validi". Non è il Codice a renderlo lecito, ma è la necessità stessa a renderlo lecito e valido, e questo è semplicemente riconosciuto dal Codice. Non è necessaria alcuna facoltà speciale da parte del sacerdote non cattolico. Se è disponibile un sacerdote cattolico tradizionale, al quale è fisicamente e moralmente possibile per i fedeli avvicinarsi, il canone stesso chiarisce che tale sacerdote è da preferire.96 Per necessità il sacerdote possiede le facoltà necessarie per amministrare i sacramenti che il canone riconosce che può amministrare legittimamente. Questo perché laddove esiste una vera necessità, la legge divina concede necessariamente la facoltà, poiché è impossibile per il Dio della giustizia infinita negare ciò che è giusto.
È di estrema necessità che i fedeli rimangano in corretta comunione con la Chiesa. Il vincolo di comunione, tuttavia, può essere conservato solo aderendo fermamente ai "riti ricevuti e approvati" che costituiscono il nostro patrimonio spirituale. I tradizionalisti non hanno bisogno di alcun indulto speciale per facilitare la loro piena comunione ecclesiale, poiché la loro piena comunione ecclesiale si realizza quando "ammettono e abbracciano fermamente le Tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche".97 Sono coloro che hanno cambiato tutte le cerimonie ecclesiastiche.
Sono coloro che hanno cambiato tutte le cerimonie ecclesiastiche che, nell'ordine oggettivo, non sono in comunione con la Chiesa, poiché non seguono gli usi e i riti universali della Chiesa, violano i decreti irrevocabili del Quo Primum e violano l'anatema solenne del Concilio di Trento (Sess. 7, can. 13) e la Professione di Fede tridentina. Quando il Papa divide la Chiesa in questo modo, rompe i legami di comunione perché distrugge l'unità della carità ecclesiastica.98
Di Padre Paul L. Kramer
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