sabato 27 luglio 2024

LA SODOMA E GOMORRA DI OGGI, NON DIFENDE NE FAMIGLIA (SECONDO I PIANI DI DIO) NE I BAMBINI...




LE CONDANNE DEI PAPI, DEI CONCILÎ E DEL DIRITTO CANONICO

Alla condanna dei Padri e dei Dottori della Chiesa, si aggiunse, fin dai primi secoli, quella, costante, dei Concilî, dei Papi e del Diritto Canonico. Fin dal 305, il Concilio di Elvira in Spagna dispose, al Canone 71, che agli «stupratori di ragazzi» venisse negata la santa Comunione anche se in punto di morte. Le pene canoniche di penitenza vennero poi stabilite nel 314 dal Concilio di Ancyra, al Canone 16. Il XVI Concilio di Toledo, tenutosi nel 693, al Canone § 3 condannò la pratica omosessuale come un vero e proprio crimine punibile con sanzioni giuridiche: il chierico veniva ridotto allo stato laicale e condannato all’esilio perpetuo, mentre il laico veniva scomunicato e, dopo aver subito la pena delle verghe, veniva anch’esso esiliato . Successivamente, nel Concilio di Naplusa, tenutosi in Terrasanta nel 1120, vennero stabilite minuziose pene per i colpevoli di crimini contro natura, dalle più miti fino al rogo previsto per i recidivi . Più autorevole ancora fu il pronunciamento del Concilio Ecumenico Lateranense III, tenutosi nel 1179, il quale, al Canone § 11, stabilì che «chiunque venga sorpreso a commettere quel peccato che è contro natura e a causa del quale “la collera di Dio piombò sui figli della disobbedienza” (Ef. 5, 6), se è chierico, venga decaduto dal suo stato e venga rinchiuso in un monastero a far penitenza; se è laico, venga scomunicato e rigorosamente tenuto lontano dalla comunità dei fedeli» .

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